Ebook e self publishing: quale disciplina contrattuale?

L'evoluzione digitale del libro - A cura dell'avv. Simona Santolini e avv. Lucrezia Giachetti

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Indice:

  1. Come è cambiato il rapporto tra autori ed editori nell’era digitale?

Sezione I: IL CONTRATTO DI EDIZIONE DELL’EBOOK

  1. La tutela giuridica dell’ebook
  2. Differenze tra la pubblicazione di un libro cartaceo tradizionale e di un e-book
  3. Esistono delle disposizioni previste dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge n. 633/1941) incompatibili con il formato ebook del libro?
  4. Quali sono, invece, le disposizioni di legge compatibili?
  5. Dopo aver acquistato un ebook, posso rivenderlo liberamente a terzi?

 Sezione II: IL CONTRATTO DI SELF PUBLISHING

    7. Come può essere inquadrato giuridicamente il contratto di self publishing dell’e-book? 

   a. Self-publishing e diritto d’autore

   b. L’inquadramento giuridico

   c. Principali differenze con il contratto di edizione

   d. La ripartizione degli utili

   8. Self-publishing e fiscalità

  1. Come è cambiato il rapporto tra autori ed editori nell’era digitale?

Occorre premettere che, nell’editoria, la sostituzione del libro cartaceo con supporti digitali ha preso campo più lentamente rispetto ad altri settori. Si pensi, ad esempio, alla filiera musicale, dove la tradizionale ripartizione tra editoria, musica registrata e musica dal vivo ha visto, ormai da molto tempo, aggiungersi una quarta linea (di produzione e di vendita), quella della cd. music-tech.

Una delle ragioni che sta alla base di questo ritardo risiede nell’importanza, nel mondo delle opere letterarie, del supporto fisico, che per una parte di lettori rimaneva (e forse rimane tuttora) molto rilevante nel processo di fruizione.

Nel tempo, tuttavia, si è assistito:

  1. da un lato, come detto in precedenza, alla realizzazione di e-book che non costituiscono una mera trasposizione digitale di un testo cartaceo, trattandosi piuttosto di sofisticati prodotti multimediali in grado di garantire al lettore una più che soddisfacente esperienza di fruizione e
  1. dall’altro, al costante consolidamento del potere di mercato delle piattaforme di e-commerce, che distribuiscono gli e-book a prezzi di molto inferiori rispetto alle corrispondenti versioni cartacee.

Ciò ha contribuito a determinare, parallelamente alla diffusione degli e-book, una profonda modificazione nel rapporto tra autori ed editori, scardinando il tradizionale sbilanciamento in favore di questi ultimi.

Superare lo squilibrio di cui al capoverso che precede e rafforzare la posizione negoziale dei creatori e dei titolari di diritti era anche uno degli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

Ma, al di là delle iniziative legislative comunitarie e nazionali, è stato proprio l’avvento della cd. “rivoluzione digitale” -anche in campo letterario- a fornire agli autori strumenti molto efficaci per appropriarsi di un ruolo da protagonisti assoluti delle proprie opere, potendo pubblicarle e accedere sul mercato (anche) senza la -prima necessaria- intermediazione degli editori.

Ciò premesso, occorre evidenziare che, in molti casi, una forma di intermediazione permane.

Infatti, gli autori spesso -come si vedrà nel seguito- si rivolgono a dei service provider che forniscono servizi di editing, traduzione, stampa o conversione in formato digitale e, da ultimo, distribuzione (se il libro auto pubblicato è un e-book, attraverso le piattaforme di e-commerce).

IL CONTRATTO DI EDIZIONE DELL’EBOOK

2. La tutela giuridica dell’ebook

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Ai sensi dell’art. 2 l.d.a. sono comprese dalla protezione del diritto d’autore “le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale”.

E’ ormai pacifico, pertanto, che l’ebook meriti protezione quale opera dell’ingegno letteraria, comunque distinta e autonoma rispetto al supporto tecnologico tramite il quale avviene la sua fruizione.


Ad oggi, peraltro, non esiste una disciplina normativa ad hoc per gli ebook.

Vengono, pertanto, applicate per analogia e nei limiti di compatibilità le norme previste dalla Legge n. 633/1941 in materia di diritto d’autore agli artt. 118 e ss., che disciplinano il c.d. contratto di edizione.

Con il contratto di edizione, in particolare, l’autore cede all’editore il diritto di edizione elettronica dell’opera (ed eventuali, ulteriori diritti individuati di comune accordo). Al contempo, l’editore si impegna al versamento del corrispettivo del prezzo dell’opera in favore dell’autore ed assume l’onere delle spese di divulgazione e pubblicazione dell’ebook.

La pubblicizzazione dell’ebook può avvenire, a seconda dei casi, presso canali digitali propri dell’editore già esistenti, oppure tramite canali digitali creati appositamente (ad esempio, realizzando un sito web ad hoc tramite il quale promuovere le vendite dell’ebook in questione).

In linea di massima, lo scopo sotteso alla stipula di un contratto di edizione coincide nel caso di libro cartaceo tradizionale e di ebook. Vi possono essere, però, delle significative differenze nel contenuto dei contratti in questione.

Tali divergenze hanno indotto parte della dottrina a ritenere che la trasposizione de plano all’ebook di una normativa, come quella del 1941, pensata per una forma cartacea del libro non costituisca una risposta soddisfacente ed adeguata a tale nuovo fenomeno giuridico.

3. Differenze tra la pubblicazione di un libro cartaceo tradizionale e di un e-book

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L’ebook si differenzia dal tradizionale libro cartaceo:

  • dal punto di vista delle caratteristiche del processo produttivo esclusivamente digitale che porta alla sua realizzazione;
  • per quanto attiene alle modalità della sua riproduzione, pubblicazione e circolazione.

Conseguentemente, diversi sono gli aspetti che necessitano di attenzione e di regolamentazione all’interno del contratto di edizione riguardante l’ebook piuttosto che il libro cartaceo.

Il contratto di edizione deve prevedere espressamente la cessione del diritto di pubblicare e riprodurre l’opera in modalità telematica. Lo stesso potrà, inoltre, prevedere eventuali ulteriori diritti oggetto di cessione tra le parti.

Tutto ciò che viene ceduto all’epublisher deve essere, in sostanza, espressamente specificato, altrimenti sarà necessaria un’apposita autorizzazione, di volta in volta, da parte dell’autore.

Per quanto attiene, poi, alle specifiche caratteristiche che riguardano la pubblicazione di un ebook, differenziandola dal libro cartaceo, si evidenziano sinteticamente le seguenti:

I soggetti protagonisti del processo di edizione digitale

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Sono principalmente l’addetto all’editing digitale, l’addetto alla conversione del testo nel formato ebook, l’ufficio stampa e l’addetto alle strategie di marketing predisposte per la promozione e vendita del libro elettronico. Soggetti, dunque, che non figurano nella filiera produttiva del libro cartaceo.

Obblighi dell’epublisher

Spesso, l’editore elettronico assume su di sé una serie di obblighi aggiuntivi rispetto all’editore tradizionale, quali:

- la multimedializzazione dell’opera;

- la creazione di canali digitali per la promozione e vendita dell’ebook;

- lo svolgimento di attività di marketing attraverso il web o i social media networks;

- la garanzia che l’ebook sia leggibile sui principali ereaders o su smartphones e tablets;

- l’obbligo di innestare funzioni come la ricerca full text oppure la visualizzazione dell’anteprima dell’opera.

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E’ possibile limitare la capacità di lettura degli ebook predispondendo delle apposite chiavi di accesso (c.d. DRM - “Digital Rights Management”), quale protezione anticopia dell’ebook e meccanismo di controllo, al  tempo stesso, della sua circolazione indiscriminata.

Il formato di consegna del libro elettronico

Autore ed epublisher solitamente si accordano circa il formato in cui l’ebook sarà consegnato.

Può essere previsto, per esempio, l’obbligo per l’autore di consegnare l’opera in determinati formati già leggibili dagli ereaders, oppure in un formato elettronico multimediale elaborato dallo stesso autore.

L’innesto di componenti multimediali all’intero dell’opera

Rispetto al libro tradizionale, l’ebook può essere arricchito di svariate componenti multimediali, quali file audio, video o immagini, funzione di ricerca full text, funzione di sommario, introduzione o Download/salvataggio.

E’ importante che tali aspetti siano oggetto di espressa regolamentazione tra autore ed epublisher, giacché eventuali iniziative autonomamente assunte dall’editore circa l’inserimento di componenti multimediali all’interno dell’ebook senza il consenso dell’autore potrebbero essere ritenute dal secondo lesive dell’integrità dell’opera e della reputazione morale dello stesso (dunque, dei diritti morali d’autore, che per loro natura sono inalienabili ed intrasmissibili).

Tale specificazione rileva, inoltre, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità di autore e/o editore per avere illegittimamente utilizzato (ad esempio) file audio o video di terze parti coperti da diritto d’autore.

Spesso, infatti, viene inserita nel contratto tra autore ed editore una clausola con cui le parti reciprocamente si manlevano da eventuali responsabilità per lesione dei diritti della personalità altrui.

Correzione delle bozze 

Per quanto riguarda la correzione delle bozze da parte dell’autore, nel caso degli ebook il placet di quest’ultimo dovrà riferirsi all’intera struttura multimediale dell’opera.

Compensi dell’ebook

Nell'editoria multimediale l’epublisher di norma corrisponde all’autore solo la percentuale fissa sugli ebooks concordata, calcolata sul netto incassato dall’editore. Viceversa, di prassi nell’editoria tradizionale l’editore versa all’autore un anticipo iniziale, cui fa seguito una percentuale predeterminata sulle vendite.

Dato che, in ogni caso, i costi di pubblicazione dell’ebook risultano molto più contenuti rispetto al libro cartaceo, il compenso corrisposto all’autore nell’editoria multimediale è generalmente maggiore.

L’obbligo di rendicontazione dell’editore

Per gli ebooks, l'obbligo di rendicontazione gravante sull’editore può essere assolto tenendo traccia, per ogni edizione dell’opera, del numero di copie dell’ebook effettivamente vendute tramite il sistema degli uploads, delle copie vendute, di quelle giacenti (per cui, dunque, non sia stato effettuato il relativo download), del prezzo di vendita delle copie e dei proventi ottenuti dalla vendita.

Gli aspetti sopra evidenziati costituiscono dei meri esempi di profili da tenere in considerazione nella negoziazione dei contenuti di un contratto di edizione elettronica.

In linea generale, si può affermare che l’ebook, per sua natura suscettibile di circolazione su maggior scala rispetto al libro cartaceo tradizionale, determina la sussistenza di maggiori rischi per le parti, di cui è necessario tenere conto nella redazione del contratto di edizione.

4. Esistono delle disposizioni previste dalla Legge sul Diritto d'Autore (Legge n. 633/1941) incompatibili con il formato ebook del libro?

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Vi sono alcune disposizioni della Legge sul Diritto d’Autore che a prima vista sembrerebbero incompatibili con la natura elettronica dell’ebook. Ad esempio, l’art. 122, comma 5, l.d.a. prevede che “Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità dello stesso”.

In effetti, la richiesta, a pena di nullità, di un numero minimo di copie per edizione sembrerebbe porsi in contrasto con la natura digitale dell’ebook, che non è destinato alla stampa.

Tuttavia, l’apparente inapplicabilità della disposizione in esame pare poter essere superata ricorrendo a strumenti digitali atti ad instaurare un controllo sulla circolazione degli ebook e a limitarne la diffusione incontrollata, come i DRM – ovverosia chiavi di accesso al libro elettronico che consentono solamente al possessore di potervi accedere.

Tali strumenti possono consentire, al pari del libro tradizionale, di determinare a priori il numero di copie virtuali dell’ebook di cui sia possibile effettuare il download (e di cui, quindi, sia consentita la circolazione).

E’ stato, in ogni caso, opportunamente notato come la specificazione del numero di copie per edizione del libro elettronico potrebbe risultare controproducente da un punto di vista economico, introducendo una sorta di autolimitazione sul piano commerciale al numero di copie dell’ebook vendibili da parte dell’editore e, conseguentemente, agli introiti delle vendite ricavabili. Il problema in esame, tuttavia, non sembra riferibile al solo ebook, ma anche al libro tradizionale.

E’ inoltre vero (e deve essere adeguatamente considerata) la circostanza che alcuni DRM, una volta applicati agli ebooks, ne impediscono la copia e la stampa. Ciò può comportare, a seconda dei casi, il rischio di contrasto di tali applicativi con i diritti riconosciuti dalla legge in materia di diritto d’autore in capo ai legittimi fruitori delle opere stesse.

5. Quali sono, invece, le disposizioni di legge compatibili?

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In linea generale si può affermare che, con i dovuti adattamenti, la disciplina prevista dalla Legge sul Diritto d’Autore in materia di contratto di edizione ben può trovare applicazione anche con riferimento ai libri elettronici.

Innanzitutto, quali elementi fondamentali ai fini della validità del contratto in parola, risulterà sicuramente necessario indicare il titolo dell’ebook (anche provvisorio) oltre che la verosimile lunghezza dell’opera tramite indicazione del numero di pagine che dovrebbero comporla.

Come per il contratto di edizione tradizionale, inoltre, sarà nullo quel patto di edizione che abbia ad oggetto, indistintamente, tutte le opere presenti e future dell’autore senza limiti di tempo. Ed infatti, ai sensi di legge, la durata massima del contratto di edizione non può eccedere il ventennio (mentre, per opera da creare, il termine è di dieci anni ex art. 120, comma 2, l.d.a.): ciò funge da argine alla possibilità che l’autore, per sua natura parte debole del contratto in questione, si veda limitato ad libitum nelle proprie scelte commerciali da un potenziale editore.

Parimenti, troverà applicazione l’art. 122 l.d.a., che prescrive: (i) per il contratto di edizione per edizione, l’indicazione del numero di edizioni e di esemplari per ogni edizione; (ii) per il contratto di edizione a termine, l’indicazione del numero minimo di esemplari per edizione, a pena di nullità.

Trovano, inoltre, senz’altro applicazione le seguenti previsioni:

  1. l'obbligo di indicazione del termine di consegna dell’opera da parte dell’autore;
  2. la necessità di forma scritta del contratto per fini probatori ex 110 l.d.a.;
  3. la necessità, ex 119 l.d.a., di indicare dettagliatamente i diritti di utilizzazione economica dell’opera che vengono ceduti all’editore e quelli che, al contrario, l’autore trattiene per sé;
  4. la previsione per cui il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo avviso all’autore, che potrà opporvisi nel caso in cui esso possa arrecare pregiudizio ai suoi interessi e alla diffusione dell’opera;
  5. il permanere del diritto di proprietà in capo all’autore;
  6. l’acquisizione di efficacia, da parte del contratto, mediante la consegna dell’opera, che costituisce il presupposto per l’operatività del contratto di edizione anche elettronica;
  7. la possibilità per l’autore di chiedere una proroga giudiziale del termine di consegna fissato contrattualmente;
  8. l'obbligo per l’autore di garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per l’intera durata del contratto;
  9. il diritto per l’autore di apportare modifiche all’opera sino alla sua pubblicazione;
  10. il termine di due anni previsto ex lege come massimo per la pubblicazione o riproduzione dell’opera da parte dell’editore;
  11. la necessità del consenso dell’autore affinché l’editore possa cedere i diritti acquisiti a terzi, salvo patto contrario o cessione d’azienda;
  12. la prelazione legale dell’autore sulle opere rimaste invendute;
  13. le norme generali in materia di scioglimento del contratto in parola ex 134 l.d.a..

6. Dopo aver acquistato un ebook, posso rivenderlo liberamente a terzi?

La risposta è no, alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Europea in ordine alla possibilità, una volta acquistato, di rivendere l’ebook a terzi soggetti.

La questione al vaglio della Corte atteneva principalmente all’applicabilità o meno del principio di esaurimento, che pacificamente troverebbe applicazione, invece, con riguardo al libro cartaceo.  Ed infatti, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Infosoc e dell’art. 17 l.d.a., una volta che il libro cartaceo è stato venduto il diritto di distribuzione dell’opera in capo all’autore o all’editore si esaurisce, con possibilità dell’acquirente di rivenderlo a terzi senza che ciò costituisca violazione di privative altrui.

Con decisione resa in data 19.12.2019, la Corte ha invece statuito che il caso di rivendita degli ebooks a terzi rientrerebbe nella nozione di “comunicazione al pubblico” di cui alla Direttiva Infosoc e non risulterebbe, dunque, un’operazione autorizzata ai sensi della normativa in questione. La Corte ha affermato, in particolare, che l’offerta al pubblico tramite download della copia dell’ebook costituisce un atto di “messa a disposizione al pubblico” del bene in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

La decisione in esame conferisce rilevanza giuridica alla diversità ontologica dell’ebook rispetto al libro tradizionale, tenendo debitamente conto del fatto che l’applicabilità del principio di esaurimento finirebbe per ledere in modo eccessivo i diritti dell’autore, stante la facilità di circolazione del libro elettronico rispetto al libro cartaceo oltre che la non deteriorabilità dell’ebook.

IL CONTRATTO DI SELF PUBLISHING

7. Come può essere inquadrato giuridicamente il contratto di self publishing dell’e-book

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I service provider -ai quali si è accennato nella premessa del presente articolo- hanno contribuito alla diffusione del fenomeno del self-publishing (auto-edizione) degli e-book.

L’auto-edizione, in realtà, a dispetto del nome, è molto diversa, sotto il profilo dell’inquadramento giuridico, rispetto al contratto di edizione previsto e disciplinato dagli artt. 118 e ss. l.d.a. e di cui si è parlato poc’anzi.

Nel self publishing, infatti, l'autore segue tutte le fasi della realizzazione dell'opera, eventualmente avvalendosi di figure professionali esterne (es. per il servizio di editing) o dei servizi offerti da specifici siti e piattaforme online.

a. Self publishing e diritto d’autore.

Con l’auto-pubblicazione, l’autore non cede, neppure temporaneamente, i diritti di sfruttamento commerciale dei contenuti pubblicati.

Il modello del self publishing si fonda, in tal senso, sui seguenti principi cardine:

  • il controllo della propria opera, dal punto di vista creativo, resta nelle mani dell’autore (la piattaforma, dunque, non potrà modificare il contenuto dell’opera, a meno non sia l’autore a richiedere a quest’ultima, dietro pagamento del corrispettivo per il servizio richiesto, di provvedere ad un intervento editoriale sul testo);
  • i diritti di sfruttamento commerciale appartengono all’autore (non viene, in altre parole, trasferito all'editore o al fornitore alcun diritto esclusivo);
  • l’autore sostiene tutti i costi di pubblicazione della sua opera;
  • marketing e distribuzione restano in capo all’autore (che, a seconda della piattaforma scelta, potrà eventualmente usufruire, pagandone il relativo corrispettivo, di appositi servizi di marketing);
  • non si applica lo schema di cui all’ 130 l.d.a. circa la ripartizione dei compensi, in base al quale “il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti”;
  • il controllo del prezzo di vendita, con alcuni limiti, è rimesso all'autore, non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 131 l.d.a. circa l'attribuzione all'editore della determinazione del prezzo di copertina.

b. L'inquadramento giuridico.

A differenza del contratto di edizione, nel self publishing l’autore, come accennato, non cede i diritti patrimoniali sull’opera, ma si limita ad acquistare dei servizi, che la piattaforma offre e che, di fatto, possono anche corrispondere (in caso di acquisto di pacchetti completi) a quelli che avrebbe svolto una casa editrice in forza di un contratto di edizione.

La fattispecie in esame potrebbe essere inquadrata, pertanto, come un contratto atipico con elementi di contratti tipici, quali l’appalto di servizi (art. 1665 c.c.), il mandato a vendere, il contratto di distribuzione.

c. Principali differenze con il contratto di edizione.

La differenza principale tra contratto tipico di edizione e contratto atipico di self publishing risiede nella cessione -o meno- dei diritti patrimoniali d'autore.

Nel contratto di edizione tali diritti vengono ceduti all’editore in via esclusiva, con la conseguenza che, durante la vigenza del contratto, l’autore non potrà fare dell’opera ulteriore impiego.

Nei contratti atipici di self-publishing tali diritti non vengono ceduti e la licenza è espressamente qualificata come non esclusiva, da cui deriva la possibilità di sottoscrivere più contratti allo stesso tempo con diverse piattaforme.

Inoltre, non essendo previsto un termine di durata, l’autore potrà rimuovere in qualsiasi momento la propria opera dal commercio (così come il service provider non avrà, contrariamente a quanto avviene nel contratto di edizione, l’obbligo di pubblicare l’opera, potendo rifiutarla oppure rimuoverla dal catalogo in un successivo momento).

L’autore, diversamente da quanto avviene nel contratto di edizione (cfr. art. 129 l.d.a.), potrà apportare modifiche all’opera in qualsiasi momento, sostituendo il testo originario dell’e-book con la versione modificata.

Queste differenze estremamente rilevanti si riscontrano anche nel linguaggio contrattuale, dove l’autore è editore (del suo e-book) mentre la piattaforma viene definita come fornitrice di servizi.

Un punto di contatto con la contrattualistica “tradizionale” si ha, invece, nella previsione di un set di garanzie in favore del prestatore di servizi (tra le quali, la garanzia di effettività dei diritti oggetto di licenza, la non lesività dei contenuti dell’opera, la previsione di una manleva del prestatore di servizi in relazione a qualsiasi danno dovesse derivare a terzi dalla pubblicazione dell’opera).  

d. La ripartizione degli utili.

All’autore, anche nell’auto-pubblicazione, viene riconosciuta una percentuale del prezzo di vendita -al netto dell’imposta sui consumi- ma detta percentuale è molto più elevata rispetto all’editoria classica, potendo arrivare e, in alcuni casi, anche oltrepassare il 50% (mentre, nell’editoria tradizionale, non supera l’8/12%). 

Concludendo sul punto, l'auto-pubblicazione online rappresenta uno strumento molto più accessibile dell’editoria “tradizionale”, consentendo pressoché a chiunque di mettere a frutto le proprie capacità e con costi d’accesso contenuti (non è previsto alcun pagamento iniziale a fondo perduto) e con prospettive di guadagno, viste le consistenti percentuali attribuite all'autore (guadagno che, in larga parte, dipenderà anche da quanto l’autore riuscirà a farsi conoscere, apprezzare e, conseguentemente, acquistare dal pubblico dei lettori).

8. Self Publishing e fiscalità.

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Come già approfondito in precedenza, nell’attività di self publishing l’autore non si limita a creare il contenuto e a concederne l’utilizzo a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo o di una percentuale sulle rivendite dell’opera.

Nel contratto atipico di self publishing non viene concesso a terzi alcun diritto di sfruttare l’opera: i portali online fungono -sostanzialmente- da mezzo per la distribuzione della stessa, in cambio di un corrispettivo (ovvero una commissione su ogni vendita effettuata).

L’attività di edizione è svolta direttamente dall’autore [occupandosi quest’ultimo, eventualmente con l’ausilio dei servizi della piattaforma, di tutte le azioni di editing, pubblicazione, marketing ecc. del prodotto]; attività che è, in tutto e per tutto, un’attività di impresa, con tutti gli adempimenti fiscali conseguenti, compreso l’obbligo di aprire la Partita Iva.

A cura dell'Avv. Simona Santolini e dell'Avv. Lucrezia Giachetti

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