DIRETTIVA OMNIBUS: COSA CAMBIA PER L’E-COMMERCE

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Quali sono le tutele a disposizione dei consumatori dopo l’implementazione della Direttiva Omnibus? Che cosa cambia per chi ha un e-commerce? Lo scopriamo in questo articolo in cui vi parliamo dell’applicazione delle regole UE per la protezione di chi compra. 
 

Tutto parte nel maggio 2022…

 
O meglio, tutto sarebbe dovuto partire a maggio 2022. Infatti, la nuova Direttiva Omnibus in materia di Diritto del Consumatore avrebbe dovuto trovare applicazione già dallo scorso 28 maggio. In realtà si è dovuto attendere un bel po’, perché ad agosto dello scorso anno ancora non risultava attivo nessun provvedimento nazionale di adeguamento normativo in merito.
 
Dopo diversi mesi di dubbi e stallo, ecco che con il 2023 arriva l’approvazione (in esame preliminare) tanto attesa del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2019/2161 (Omnibus, appunto) dedicata alla modifica di altre pregresse Direttive in materia di consumo, destinata a chi lavora nel settore commercio.
 
L’obiettivo principale di questa Direttiva è migliorare e modernizzare le norme UE volte alla tutela dei consumatori che acquistano online. 
 

Cosa prevede la Direttiva Omnibus 

 
Il testo di legge del decreto legislativo di attuazione della Direttiva modifica di fatto parte del Codice del Consumo. Infatti, va ad aggiornare ed innovare la questione della vendita dei beni online, inserendo anche contenuti e servizi digitali nella lista di ciò che deve essere venduto o proposto al potenziale consumatore secondo le nuove regole.
 
L’idea è quella di rendere il mercato dei beni acquistabili in Internet un porto sicuro per ogni tipologia di consumatore, dal più attento al meno scaltro. La Direttiva Omnibus, infatti, va ad inserirsi nel quadro di “assicurazione di un elevato livello di protezione dei consumatori”, prerogativa richiesta dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 
 
Prerogativa che nasce in seguito alle carenti e disomogenee tutele nazionali. In pratica, si viene incontro a chi compra e si pone anche eventuali rimedi per risolvere problematiche come i resi e/o l’acquisto di servizi che poi non possono essere erogati.
 

Testo della Direttiva e prescrizioni applicabili

 
Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede il testo della Direttiva Omnibus e quali sono le prescrizioni applicabili. In particolare ci soffermeremo sui primi 4 articoli del testo, ovvero i più rilevanti.
 
Il primo articolo parla dell’adeguamento del ventaglio sanzionatorio. La Direttiva introduce un adeguamento delle sanzioni previste dalla normativa a tutela dei consumatori. Finora si era ritenuto infatti che le cifre richieste fossero inadeguate, per questo da adesso vengono forniti dei parametri più specifici con cui individuare e quantificare specifiche sanzioni nazionali.
 
Le sanzioni potranno essere di tipo pecuniario ed inflitte tramite procedimento amministrativo o giudiziario (o anche tramite entrambe le tipologie di procedimento). L’importo massimo sarà pari ad almeno il 4% del fatturato annuo del venditore o fornitore. 
 
All’articolo 2 si parla invece di innovazione. Qui si va ad introdurre la disciplina degli sconti. Da adesso legalmente parlando verranno definiti “annunci di riduzione di prezzo” e se finora non erano mai stati disciplinati per le pratiche commerciali online, adesso vengono imposte delle regole ben precise.
 
Chi pubblica un articolo scontato sul suo e-commerce dovrà infatti mettere in evidenza anche il prezzo (pieno) applicato a quel prodotto nei 30 giorni precedenti allo sconto. Qui viene anche descritta come pratica commerciale ingannevole la mancata indicazione della natura di annuncio a pagamento del risultato fornito al consumatore in risposta ad una ricerca effettuata online.
 

Pratiche commerciali ingannevoli: Art. 3 

 
Nell’articolo 3 si continua a parlare di pratiche commerciali ingannevoli. Qui vengono citate le recensioni fasulle create per creare engagement ad un profilo e attuare una risposta automatica all’acquisto in una nuova fascia di consumatori.
 
Inoltre, si parla di promozione di un bene come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri. In pratica, se spacci per simile o uguale un prodotto con composizione e caratteristiche diverse stai commettendo un illecito. 
 

Art. 4: trasparenza informativa

 
Nell’articolo 4 della Direttiva Omnibus si parla invece di trasparenza informativa. Più nello specifico, del diritto di recesso e di altri diritti affini che i consumatori hanno per tutelarsi da contratti firmati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali di un’azienda.
 
Affine alla tematica della trasparenza informativa c’è la questione della rivendita di biglietti per eventi: se effettuata con sistemi automatizzati volti ad eludere le norme applicate all’acquisto degli stessi, si sta commettendo una pratica commerciale ingannevole. Ci deve essere, in sostanza, trasparenza non solo su com’è fatto l’oggetto o il servizio che si propone, ma anche su come lo si vende online. 
 
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