IL CONTRATTO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB

IL CONTRATTO DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB

MARZO 2022 | AVVOCATO LUCREZIA GIACHETTI

Con la macrodiffusione dell’utilizzo di Internet un numero sempre maggiore di professionisti e imprese decide di ricorrere all’adozione di un sito web, commissionandone la realizzazione ad un soggetto specializzato
 
 
Accade spesso, peraltro, che il cliente, dopo essersi rivolto ad una web agency o ad un professionista del settore, riceva un unico documento contenente la sintesi dei servizi offerti, il preventivo di spesa e le condizioni generali di contratto.
 
 
Questa prassi presta il fianco ad un duplice ordine di problematiche
 
(i) la sottoscrizione di condizioni generali di contratto standard impedisce di poter tenere conto delle peculiarità proprie di quel particolare incarico; 
 
(ii) il livello di dettaglio offerto dalla predisposizione di un sintetico documento riepilogativo è senza dubbio insufficiente.
 
Pertanto, nel caso in cui si verifichino delle criticità in corso di incarico, può accadere che, in assenza di un contratto che abbia compiutamente disciplinato i vari aspetti del rapporto tra le parti, si creino impasse difficilmente superabili in tempi brevi e/o senza l’assistenza di un legale.
 
 
Ciò può determinare costi aggiuntivi, oltre che una dilatazione delle tempistiche necessarie (i) per la realizzazione del sito web (lato cliente) e (ii) per il pagamento del corrispettivo pattuito (lato fornitore).
 
 
Per prevenire possibili controversie legali e fraintendimenti è opportuno, pertanto, ricorrere alla stipula di un vero e proprio contratto per la realizzazione del sito web, che disciplini in maniera analitica le caratteristiche dell’incarico conferito e gli obblighi e responsabilità di ciascuna delle parti contrattuali coinvolte.
 
Il contratto per la realizzazione di un sito web è un contratto atipico, non previsto in via generale dall’ordinamento giuridico. 
 
In base alla complessità di organizzazione del soggetto che assume l’incarico di realizzare il sito web, il contratto in questione può essere ricondotto, alternativamente, a due diverse fattispecie:
  •  alla figura del contratto d’opera ex artt. 2222 e ss. cod. civ. nel caso in cui il sito venga realizzato, ad esempio, da un libero professionista/freelancer – nel qual caso, prevale l’elemento del lavoro proprio del fornitore/realizzatore;
  • alla figura del contratto d’appalto ex artt. 1655 e ss. cod. civ. come nel caso in cui l’incarico venga affidato a delle web agencies o, comunque, a imprese di medio-grandi dimensioni.
 
Vediamo ora, più nel dettaglio, i contenuti minimi e le specifiche che un contratto di realizzazione di sito web dovrebbe, di regola, contenere.
 
 
  •  Content Management System
Il CMS è la piattaforma software tramite cui è possibile curare la gestione dei contenuti del sito web avvalendosi di un’interfaccia userfriendly.
 
Il CMS utilizzato può essere Open Source (come nel caso, ad esempio, di Wordpress o Joomla!), oppure di proprietà esclusiva del fornitore, in quanto progettato e realizzato da quest’ultimo.
 
E’ bene evidenziare che l’impiego di un CMS proprietario determina un vincolo particolarmente stringente tra committente e fornitore/sviluppatore del sito: il dominio esclusivo del fornitore sul CMS rende infatti critico per il Cliente poter affidare la manutenzione, l’aggiornamento o la gestione del sito, in un futuro imprecisato, ad un soggetto diverso dal suo realizzatore, unico detentore dei codici sorgente del software stesso.
 
Optare, al contrario, per un CMS Open Source salvaguarda la possibilità per il committente di rivolgersi ad altri professionisti nel caso in cui il servizio prestato dal fornitore risulti per qualche ragione insoddisfacente, senza trovarsi costretto a rifare interamente il sito.
 
La scelta tra l’una o l’altra tipologia di CMS sarà determinata, in ogni caso, dalle particolari esigenze espresse dal Cliente in sede di presentazione del progetto che intende realizzare.
 
In aggiunta a tale aspetto, è opportuno specificare, all’interno del contratto, l’obbligo di trasmissione delle credenziali di accesso al CMS gravante in capo al fornitore in favore del Cliente.
 
A tutela delle prerogative del Cliente è, inoltre, opportuno che il domain name sia registrato a nome dello stesso, anziché a nome della web agency o del fornitore/realizzatore, sempre al fine di salvaguardarne la libertà di azione nel caso in cui il Cliente decida, ad esempio, di affidare la gestione del proprio sito ad altro professionista.
 
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  •  Proprietà intellettuale
 
 
Erroneamente si ritiene che commissionare la realizzazione di un sito web implichi necessariamente il trasferimento di tutti i diritti di esclusiva relativi alla sua proprietà e al suo utilizzo. 
 
 
Questo passaggio deve infatti essere esplicitato, prevedendo (ad esempio) la cessione (totale o parziale) dei diritti di utilizzo e sfruttamento economico del sito in capo al Cliente. 
 
 
Alternativamente, il fornitore potrebbe consegnare il sito al Cliente cedendo a quest’ultimo la sola visualizzazione e operatività dello stesso e riservandosi la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico.
 
 
Anche nel caso in cui il realizzatore dovesse riservarsi i diritti di esclusiva sul sito, sarebbe comunque opportuno pattuire la possibilità per il Cliente di eseguire quantomeno una copia di backup del sito: in questo modo, nel caso in cui, ad esempio, si verificasse una cessazione improvvisa dell’attività del webmaster, il cliente potrebbe comunque evitare che i contenuti del sito web vadano perduti e trasferirli, successivamente, su una nuova pagina web. 
 
 
  • Oggetto del contratto 
Dal livello di complessità del sito web che si intende realizzare deriva l’importanza del dettaglio del contratto: un sito di e-commerce ha, ad esempio, una struttura più complessa di un sito vetrina ed il relativo contratto di realizzazione necessiterà, dunque, di maggior accortezza nella sua redazione.
 
 
È buona regola, in ogni caso, specificare il più possibile le caratteristiche di dettaglio del lavoro commissionato, tra cui:
 
 
- il numero di pagine di cui si comporrà il sito web;
 
 
- le tempistiche di realizzazione – adottando, se del caso, un cronoprogramma delle operazioni da svolgere;
 
 
- un eventuale periodo di collaudo, opportuno per consentire al Cliente di testare il buon funzionamento del sito;
 
 
 
 - i servizi inclusi nel contratto ed il relativo corrispettivo
  • in proposito, si evidenzia che nella prassi viene spesso proposto dalle web agencies un contratti comprensivi di svariati servizi, quali: la progettazione, realizzazione e messa online del sito; l’aggiornamento e la manutenzione dello stesso; il servizio di web hosting; la predisposizione di un piano SEO.  In tali casi, la raccomandazione sarebbe quella di stipulare un contratto apposito per ciascuno dei servizi menzionati, ciascuno dei quali presenta caratteristiche e criticità peculiari e differenti; in alternativa, si raccomanda comunque di effettuare comunque una distinzione espressa, all’interno del contratto, tra i vari servizi erogati, pattuendo apposite clausole di dettaglio per ciascuno di essi (campagne SEO, web hosting, web development, ecc.);
 
 
- obblighi e responsabilità, rispettivamente, di Cliente e Fornitore 
  • ad esempio: la specifica relativa al soggetto che fornirà i materiali da caricare sul sito (es. foto, testi, grafiche, loghi, ecc.) ed il relativo regime di responsabilità in caso di illiceità dei contenuti forniti per violazione di legge (es. per violazione della normativa in materia di diritto d’autore).
  
 
 
  •  Obblighi di riservatezza 
La realizzazione di un sito web comporta necessariamente la condivisione di informazioni riservate tra Cliente e fornitore, oltre che la conoscenza da parte di quest’ultimo delle credenziali di accesso al sito. 
 
 
Si rende, pertanto, opportuno pattuire uno specifico obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni scambiate, eventualmente assistita, a tutela del rispetto di tale obbligo, dalla previsione di una clausola penale in caso di violazione.
 
 
  •  Oscuramento del sito per mancato saldo del prezzo
 Può accadere che il realizzatore del sito web intenda riservarsi il diritto di oscurare il sito web commissionato in caso di mancato pagamento del relativo prezzo da parte del Cliente.
 
 
In tal caso, è opportuno che sia inserita sin da subito un’apposita clausola legittimante tale facoltà, anche al fine di prevenire, o comunque limitare, possibili contestazioni e/o richieste risarcitorie da parte del Cliente.
 
  •   Privacy & Cookie Policy
 Affinché il sito web possa considerarsi a norma di legge dovrà conformarsi a quanto prescritto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, oltre che alle disposizioni e ai provvedimenti del Garante Privacy in materia di cookie policy
 
 
Questo servizio dovrebbe essere, naturalmente, affidato ad un legale specializzato in materia, dal momento che violazione della normativa GDPR possono condurre all’applicazione di sanzioni economiche significative e pregiudizievoli per il Cliente. 
 
 
  •   Foro competente, legge applicabile
Sempre al fine di garantire la chiarezza del testo contrattuale e prevenire possibili contestazioni future, è opportuno esplicitare nel contratto quello che sarà il foro competente (es. Milano) per il caso in cui dovessero insorgere delle controversie tra le parti oltre che la legge individuata come applicabile al contratto (es. legge italiana).
 
Gli aspetti sopra evidenziati sono solo alcuni dei possibili profili critici da tenere in considerazione prima della sottoscrizione di un contratto per la realizzazione di un sito web, che si rende opportuno redigere, come già evidenziato, per disciplinare in maniera compiuta questioni dubbie o che necessitano di un’apposita pattuizione.
 
 
Si consiglia, naturalmente, di affidarsi ad un legale che, in quanto dotato del necessario expertise, possa esaminare nel dettaglio il contenuto del contratto e:
 
  •  Per il Fornitore: valutarne la completezza, la correttezza di impostazione e l’idoneità a salvaguardare i propri interessi quale realizzatore del sito;

 

  • Per il Cliente: valutarne la completezza e la rispondenza rispetto ai propri obiettivi ed esigenze di tutela.
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